14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4041 del 21 marzo 1990
Testo massima n. 1
In linea di principio è perfettamente configurabile il concorso formale del delitto di furto di un documento con il delitto di falsità per soppressione, dato che le relative norme sanzionatorie tutelano diversi beni giuridici: il patrimonio nel primo caso, la pubblica fede nel secondo; il concorso tra il delitto di furto con quello di falso in parola si configura in concreto tutte le volte in cui la sottrazione non è avvenuta al solo scopo di eliminare il valore probatorio del documento pubblico, ma al fine di trarre dal suo possesso un’utilità specifica e diretta; in tal caso, alla consapevolezza che, per effetto della condotta illecita, l’atto soppresso o occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria, si accompagna, nell’animo dell’agente, il fine di trarre il profitto tipico del delitto di furto, realizzandosi, pertanto, quella particolare figura di connessione sostanziale data da una pluralità di reati con azione unica.
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