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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3062 del 3 marzo 1990

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3062 del 3 marzo 1990

Testo massima n. 1

Per la sussistenza dell’elemento materiale nel reato di calunnia, è sufficiente che siano portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria circostanze di fatto idonee ad indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato da lui non commessi, poiché ciò che ha rilievo è che siano riferiti determinati fatti o comportamenti la cui valutazione — in ordine all’identificazione dei reati eventualmente configurabili e all’idoneità della denuncia a determinare indagini giudiziarie — va effettuata, con criterio oggettivo, dall’autorità giudiziaria.

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