Cass. pen. n. 5630 del 16 giugno 1986

Testo massima n. 1


In tema di reati contro il patrimonio, nel caso di convivenza more uxorio non viene meno il carattere personale di alcuni beni che per loro natura, come è per i preziosi (sottratti nella specie dal convivente), non possono essere oggetto di detenzione comune, ma conservano il connotato di disponibilità autonoma, la cui lesione, pertanto, integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita.

Normativa correlata