Cass. pen. n. 990 del 29 ottobre 1985

Testo massima n. 1


Il reato di calunnia permane anche se, per innovazione legislativa, il fatto oggetto della falsa incolpazione non costituisca più reato, analogamente all'ipotesi di causa estintiva sopravvenuta applicabile al fatto addebitato. (Fattispecie relativa a contravvenzione depenalizzata ai sensi dell'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale).