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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6507 del 14 luglio 1984

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6507 del 14 luglio 1984

Testo massima n. 1

L’autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia stato spogliato [ clandestinamente o violentemente ], opera come causa speciale di giustificazione allorché risulti che l’agente si sia trovato, senza poter ricorrere al giudice, nella necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria; e pertanto l’autotutela non è invocabile, se il fatto viene commesso fuori della flagranza dello spoglio, quando ormai gli effetti del possesso altrui si sono già consolidati e il diritto dell’agente non è più minacciato, ma già violato.

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