14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 344 del 22 gennaio 1981
Testo massima n. 1
La falsità di un assegno privo di alcuni elementi essenziali, quali l’indicazione del prenditore, la data e il luogo di emissione, purché munito della sottoscrizione del traente, integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 491 c.p., e non già quella meno grave di cui all’art. 485 stesso codice; si ha, infatti, emissione in senso tecnico dell’assegno bancario, indipendentemente dal suo riempimento, per cui le irregolarità, che ai fini civili possano comportarne la nullità, non escludono, agli effetti penali, la particolare tutela predisposta per i titoli all’ordine.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]