Cass. pen. n. 8529 del 22 febbraio 2017
Testo massima n. 1
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., è onere dell'estradando allegare elementi e circostanze che la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato sarà alla consegna sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione proposta dalla Romania, nella quale la Corte, pur in assenza di allegazione da parte dell'estradando, ha ritenuto che il sovraffollamento carcerario in Romania costituisse una situazione obiettiva rilevata non solo da decisioni di organismi giudiziari sovranazionali ma anche da plurime decisioni di legittimità in tema di m.a.e.).
Testo massima n. 2
In tema di estradizione per l'estero, l'indulto concesso dallo Stato richiesto costituisce causa ostativa alla estradizione esecutiva soltanto nel caso in cui quest'ultimo abbia giurisdizione concorrente sui reati oggetto della domanda (art. 4 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione del 17 marzo 1978). (Nella specie la Corte ha escluso rilevanza ostativa all'indulto invocato dal ricorrente, in quanto la domanda di estradizione, proveniente dalla Romania, si riferiva a reati per i quali non sussisteva alcun collegamento con lo Stato italiano, in quanto punibili solo in via suppletiva, ai sensi dell'art. 10, ult. comma, cod. pen.). (Annulla in parte con rinvio, App. Brescia, 21/09/2016).