14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11548 del 9 marzo 2017
Testo massima n. 1
In tema di estradizione per l’estero, ai fini della regolarità della procedura e a tutela delle garanzie della difesa, è necessario che l’estradando sia specificamente informato dei fatti posti a fondamento della domanda di estradizione. [ In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato l’invalidità degli atti compiuti nel procedimento essendo risultato che l’informazione, ricevuta dall’estradando a seguito dell’arresto provvisorio, nelle forme previste dagli artt. 716 e 717 cod. proc. pen., non aveva riguardato i fatti descritti nel titolo cautelare successivamente trasmesso a corredo della domanda estradizionale ].
Testo massima n. 2
In tema di estradizione per l’estero, l’inosservanza della disposizione contenuta nell’art. 201 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui le domande provenienti da un’autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà luogo a nullità. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente la traduzione in lingua italiana della ordinanza applicativa della misura cautelare, nella quale risultavano dettagliatamente descritti i fatti addebitati all’imputato ].
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