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Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 20237 del 16 maggio 2016

Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 20237 del 16 maggio 2016

Testo massima n. 1

In tema di impugnazione delle misure di prevenzione, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 [ cosiddetto “codice antimafia” ] avverso i provvedimenti di sequestro e di reiezione dell’istanza di revoca del sequestro – disposti nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa – è ammessa solo l’opposizione, innanzi allo stesso giudice, nelle forme dell’incidente di esecuzione e non anche il ricorso per cassazione.

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