14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12445 del 23 marzo 2016
Testo massima n. 1
La rescissione del giudicato ex art. 625 ter cod. proc. pen. non si applica al caso in cui l’imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, poichè, ai sensi degli artt. 420 bis, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, cod. proc. pen., dall’elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato, sul quale grava l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento. [ In motivazione, la S.C. ha tra l’altro evidenziato il corretto esercizio del mandato con la partecipazione all’udienza ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]