14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10000 del 28 febbraio 2017
Testo massima n. 1
La richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen., quando è presentata in relazione a processo contumaciale nei confronti di soggetto irreperibile definito, anche nei soli gradi di merito, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, è inammissibile, né la stessa può essere qualificata quale richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione o incidente di esecuzione, giacché ontologicamente diverse sono la natura e la funzione dell’istituto della rescissione, quale mezzo straordinario di impugnazione.
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