14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6782 del 13 febbraio 2017
Testo massima n. 1
La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall’art. 620, lett. l ], cod. proc. pen., di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. [ Fattispecie relativa al giudizio di bilanciamento tra circostanze, in cui la Corte ha annullato con rinvio per la rideterminazione della pena, rilevata la necessità di operare una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito ].
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