14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1315 del 12 gennaio 2017
Testo massima n. 1
Nel caso di annullamento senza rinvio, disposto nell’ambito di rito camerale “non partecipato”, di un’ordinanza della Corte di appello che erroneamente abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso una sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda, la successiva fase del giudizio di legittimità, avente ad oggetto la decisione di primo grado – una volta qualificato l’appello come ricorso per cassazione -, richiede necessariamente la fissazione di udienza pubblica, poiché, in tal caso, il diritto al contraddittorio prevale sul principio di economia processuale, salvo che non sussistano i presupposti per procedere ex art. 610 cod. proc. pen.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]