14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 47575 del 10 novembre 2016
Testo massima n. 1
Il vizio di cui all’art. 606, comma primo, lett. b ] cod. proc. pen. riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale [ ossia, la sua inosservanza ], ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto [ e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta ], e va tenuto distinto dalla deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione.
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