14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13888 del 22 marzo 2017
Testo massima n. 1
In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1[ richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove ] e 3 [ rinnovazione “ex officio” ] dell’art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità [ assoluta nel caso del comma terzo ] del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell’ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.
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