14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16608 del 4 aprile 2017
Posted at 15:21h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non sussiste alcun dovere di procedere alla contestazione di fatto diverso o concorrente qualora, contestata nell’imputazione originaria una serie di condotte omogenee unificate entro il vincolo della continuazione interna, l’attenzione venga poi focalizzata, durante l’espletamento delle prove testimoniali, su taluno degli episodi originariamente contestati nella loro complessità, puntualizzandone le modalità esecutive rispetto a quanto indicato nel capo di imputazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]