14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2295 del 20 gennaio 2016
Testo massima n. 1
Non costituisce contestazione di un “fatto nuovo” ex art. 518 cod. proc. pen., bensì di un “fatto diverso” ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., la modifica dell’imputazione da appropriazione indebita a bancarotta fraudolenta – reato complesso in cui sono assorbiti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 646 cod. pen. – dovendosi ricomprendere nella nozione di “fatto diverso” non solo un fatto che, pur integrando una diversa imputazione, resti esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nella contestazione originaria. [ In motivazione la S.C. ha chiarito che la nozione di “fatto nuovo” attiene, invece, ad un accadimento del tutto difforme ed autonomo rispetto a quello contestato ].
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