14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13522 del 20 marzo 2017
Testo massima n. 1
Ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell’irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell’omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva applicato la disposizione di cui all’art. 512 cod. proc. pen. desumendo i presupposti per la deroga al contraddittorio dalla circostanza che la persona offesa – dopo aver partecipato ad una udienza ed aver lasciato i propri recapiti in cancelleria, chiedendo di essere autorizzata all’utilizzo del mezzo aereo in vista della successiva udienza – non era stata più rintracciata ].
Articoli correlati
Testo massima n. 2
In tema di acquisizione di verbali di dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all’estero, l’art. 512 bis cod. proc. pen. trova applicazione esclusivamente nel caso in cui le dichiarazioni della cui lettura si tratta siano state rese da soggetto effettivamente residente in quel momento all’estero, dovendo invece trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 512 cod. proc. pen. qualora tale soggetto fosse, al momento della deposizione, anche di fatto residente in Italia.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]