Cass. pen. n. 52903 del 14 dicembre 2016
Testo massima n. 1
L'indebita limitazione, ad opera del giudice, del diritto dell'imputato a controesaminare il consulente tecnico del pubblico ministero, non determina l' inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto l'acquisizione della prova non viola alcun divieto, ma integra una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata, atteso che il giudice, dopo aver ammesso il consulente tecnico in qualità di testimone, autorizzandolo a consultare documenti e note scritte di carattere tecnico, aveva negato ingresso alle domande tecniche poste dal difensore).