Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2511 del 18 gennaio 2017

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2511 del 18 gennaio 2017

Testo massima n. 1

È viziata da nullità relativa l’ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, stabilito dal comma secondo dell’art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della “parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma terzo, lett. d ], della CEDU, al quale si richiama l’art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze