14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6883 del 14 febbraio 2017
Testo massima n. 1
È inammissibile il deposito della lista testimoniale, mediante l’uso della posta elettronica certificata [ PEC ]. [ In motivazione, la S.C. ha precisato che, in assenza di una espressa norma derogatoria – prevista invece per il giudizio civile dall’art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012 – il deposito della lista testimoniale non può essere effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dall’art. 468, comma primo, cod. proc. pen. a pena di inammissibilità ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]