14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5787 del 11 febbraio 2016
Testo massima n. 1
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza [ ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l’art.292 co.1 lett.c cod.proc.pen. ] non ha carattere innovativo, trattandosi della sottolineatura di un obbligo già sussistente per il giudice di manifestare all’esterno in modo percepibile il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà ed imparzialità che sovrintendono alla funzione giudicante. [ In motivazione, la S.C. ha precisato che la necessità di un’autonoma valutazione è compatibile con una tecnica redazionale “per relationem”, sempre che dal contenuto complessivo del provvedimento emerga in modo chiaro che si sia presa cognizione dei contenuti dimostrativi dell’atto richiamato o incorporato e li si abbia autonomamente rapportati ai parametri normativi di riferimento ].
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