14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11817 del 10 marzo 2017
Testo massima n. 1
Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione sia in ordine alla rilevanza probatoria del bene assoggettato a sequestro, sia con riguardo al nesso di pertinenzialità fra “res” e reato. [ In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale per il riesame che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto, oltre a della sostanza stupefacente, anche una somma di denaro in contanti rinvenuta nell’abitazione dell’indagato, rilevando la carenza di adeguata motivazione dell’ordinanza sul punto che fondava la provenienza del denaro dall’attività di spaccio, che non aveva tenuto in conto della documentazione reddituale prodotta in allegato al ricorso di riesame ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]