14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 17213 del 5 aprile 2017
Testo massima n. 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad esso, ai sensi dell’art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., ma determini la regressione dell’intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per guida in stato di ebbrezza nel corso del quale era emerso che l’imputato si era rifiutato di sottoporsi al secondo accertamento del tasso alcoolemico, aveva ordinato la trasmissione degli atti al P.M. ritenendo che tale ulteriore condotta configurava una modifica dell’originaria imputazione anziché un fatto nuovo ed autonomo da sottoporre ad ulteriore giudizio ].
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