14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13470 del 5 aprile 2016
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in Massimario
Testo massima n. 1
La visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l’esecuzione di attività tecnica e, pertanto, consistendo in un’operazione sostanzialmente equivalente alla lettura di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata in contraddittorio.
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