14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 15812 del 29 marzo 2017
Testo massima n. 1
Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona danneggiata non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l’attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile [ “legitimatio ad causam” ] costituisce istituto diverso dal mandato alle liti [ rappresentanza processuale ], in quanto solo per quest’ultimo l’art. 102 c.p.p. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore. [ Nel caso di specie, il sostituto del difensore era stato incaricato dal difensore di presentare in udienza la dichiarazione di costituzione di parte civile, a fronte di una procura speciale conferita al medesimo difensore, con facoltà di nominare un sostituto processuale anche ai fini della presentazione della dichiarazione di costituzione di parte civile ].
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