14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9175 del 4 marzo 2016
Testo massima n. 1
Il trasferimento dell’azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l’estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di confermare le statuizioni civili della sentenza relative ad un rapporto processuale ormai estinto. [ In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile avverso il provvedimento della Corte territoriale che aveva disposto la revoca delle statuizioni civili e la restituzione delle somme ricevute dalla parte civile a titolo di provvisionale, sul presupposto che quest’ultima aveva proposto, per i medesimi fatti, autonoma azione civile ].
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