14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3066 del 23 gennaio 2017
Testo massima n. 1
La presentazione della dichiarazione di ricusazione nel giudizio, nell’ipotesi prevista dall’art. 38, comma primo, cod. proc. pen., può essere proposta immediatamente dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti, anche qualora, senza aprire il dibattimento, venga disposto un rinvio dell’udienza, sempre che il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo. [ Nella fattispecie la S.C. ha annullato la decisione che aveva ritenuto tardiva la dichiarazione presentata all’udienza successiva a quella in cui, costatato un difetto nella costituzione delle parti, era stato disposto il rinvio per rinnovare la notifica dell’avviso al difensore, sottolineando come, in tal caso, in realtà, non fosse compiuto il termine di cui all’art. 38 cod. proc. pen., proprio a causa della mancata costituzione del rapporto processuale ].
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