14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 49254 del 21 novembre 2016
Testo massima n. 1
Non si configura alcuna incompatibilità, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., a partecipare al giudizio per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico del giudice che abbia precedentemente adottato il provvedimento di sequestro, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dal momento che tale provvedimento ha carattere interinale e provvisorio, o destinato ad essere sostituito da una pronuncia decisoria finale e non può dirsi riferibile ad una fase antecedente ed autonoma del procedimento.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]