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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 18621 del 14 aprile 2017

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 18621 del 14 aprile 2017

Testo massima n. 1

In sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, la Corte di cassazione, accertata la sussistenza della “medesimezza” del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico [ nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale ] attribuita dall’uno o dall’altro giudice sia corretta, procedendo – in caso contrario – a delineare essa stessa l’esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell’organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso. [ Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la medesimezza del fatto commesso dall’imputato per il quale era stato condannato in primo grado, rispettivamente, dal giudice ordinario per il reato di cui agli artt. 266 e 336 cod. pen., e dal giudice militare per il reato di cui all’art. 146 cod. pen. mil. pace, risolvendo il conflitto insorto a favore del giudice ordinario in base al disposto dell’art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., in ragione della oggettiva maggiore gravità dell’ulteriore reato di cui all’art. 266 cod. pen. contestato dal giudice ordinario, ritenuto astrattamente configurabile nella condotta tenuta dall’imputato ].

Testo massima n. 2

Ai fini della attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari, la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall’art 4 cod. proc. pen., stante il rinvio contenuto nell’art. 13, comma secondo, cod. proc. pen. ai criteri valutabili ai sensi dell’art. 16, comma terzo, cod. proc. pen.; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo [ Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la maggiore gravità e, conseguentemente, la sussitenza della giurisdizione ordinaria, dei reati di cui agli artt. 336 e 266, commi primo, secondo e quarto, cod. pen., rispetto a quello di minaccia ad un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, di cui all’art. 146 cod. proc. pen. pace, aggravato dalla circostanza comune del “grado rivestito” di cui all’art. 47, n. 2, cod. pen. mil. pace ].

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