14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25032 del 16 giugno 2016
Testo massima n. 1
Ai fini dell’accertamento del reato di esercizio di giuochi d’azzardo è necessaria la prova dell’effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, dell’effettivo svolgimento di un gioco e, qualora si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell’effettivo utilizzo dell’apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per l’esercizio del gioco d’azzardo. [ Nella fattispecie la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 718 cod. pen. in relazione alla prova del fine di lucro, che era stato, invece, desunto dal ritardo con cui l’imputata aveva consentito l’ingresso della polizia all’interno del locale da lei gestito, dalla utilizzabilità delle postazioni che riproducevano il gioco del poker per effettuare delle scommesse collegate a vincite in denaro tramite un sito internet e dalla circostanza che durante l’istruttoria dibattimentale la difesa non avesse formulato domande sul tema ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]