Cass. pen. n. 14467 del 24 marzo 2017

Testo massima n. 1


In tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen. è configurabile, qualunque sia il soggetto emittente, anche nel caso di emissioni moleste "olfattive" che superino il limite della normale tollerabilità ex art.844 cod. civ. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di continue immissioni, nell'appartamento confinante, di fumi e odori da cucina).

Normativa correlata