14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 31279 del 22 giugno 2017
Testo massima n. 1
In tema di immissioni sonore, deve ritenersi sussistere l’illecito amministrativo ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali; è configurabile l’ipotesi di cui all’art. 659 c.p., comma 1, quando il fatto costitutivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al mero superamento di limiti di rumore; deve poi ritenersi integrata la contravvenzione ex art. 659 c.p., comma 2, qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse, però, da quelle impositive di limiti di immissione acustica [ riconosciuta, nella specie, la responsabilità ex art. 659, 1 comma, per il gestore i un locale il cui impianto di aereazione superava i limiti di normale tollerabilità ].
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