14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8693 del 2 settembre 1998
Testo massima n. 1
Il principio secondo il quale non ricorre alcuna ipotesi di evizione nell’ipotesi di nullità del negozio giuridico traslativo del diritto in contestazione [ poiché in tal caso il bene oggetto del trasferimento non entra a far parte del patrimonio dell’avente causa ] deve ritenersi applicabile anche all’ipotesi di nullità della divisione giudiziale tra coeredi, vizio genetico dell’atto del tutto ostativo alla produzione dei suoi effetti tipici [ all’assegnazione, cioè, di beni determinati a ciascuno dei condividenti ], ed in conseguenza del quale, esclusa l’ammissibilità del rimedio dell’evizione tra condividenti, sorge, per converso, la necessità di procedere ad una nuova divisione. [ Nella specie, il giudice di merito, accertata l’erronea inclusione, in un progetto divisionale tra coeredi, di due fondi oggetto di dominio civico destinati ad alcuni condividenti, e dichiarata, conseguentemente, la nullità dell’intera divisione, aveva escluso, con sentenza confermata dalla S.C., l’esperibilità, per gli assegnatari dei predetti beni, del rimedio di cui agli artt. 758 e 759 c.c. in tema di evizione subita da un coerede, affermando la necessità di procedere ad una nuova divisione ].
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