14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 52200 del 7 dicembre 2016
Posted at 19:45h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di cui all’art.636 cod. pen. può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto, essendo in tal caso configurabile l’elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale.
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