14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13866 del 22 marzo 2017
Testo massima n. 1
In tema di violenza sessuale, la diminuente prevista dall’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. concorre nel giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen.. [ In motivazione, la S.C. ha osservato che la partecipazione al giudizio di bilanciamento consegue alla sentenza della Corte costituzionale n.106 del 2014, che ha dichiarato illegittimo il quarto comma del predetto art. 69 cod. pen. – come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 – nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della attenuante di cui al citato terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata ].
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