14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35115 del 19 agosto 2016
Posted at 19:45h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di riduzione in schiavitù [ art. 600 cod. pen. ], se aggravato ai sensi dell’art. 602 ter, comma primo, lett. a ], e lett. b ], cod. pen., per essere i fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione di persona minore, assorbe quello di prostituzione minorile di cui all’art. 600 bis, comma primo, n. 2, cod. pen.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]