14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6225 del 15 luglio 1987
Testo massima n. 1
A differenza della divisione ereditaria, la quale, determinando lo scioglimento della comunione fra tutti i coeredi con assegnazione in proprietà esclusiva dei singoli beni in relazione alle rispettive quote, richiede la partecipazione di tutti i coeredi [ e, ove abbia ad oggetto anche diritti reali immobiliari, la stipulazione per atto pubblico a pena di nullità ], la convenzione di attribuzione frazionata del godimento separato di un bene o diritto comune ereditario, non comportando direttamente lo scioglimento della comunione, è immediatamente vincolante non solo per le parti contraenti, ma è efficace anche nei confronti delle parti che abbiano espresso adesione all’accordo, sottoscrivendo l’atto, se presenti, oppure, se assenti, mediante consenso preventivo espresso anche verbalmente.
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