14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 33287 del 29 luglio 2016
Testo massima n. 1
Il reato di diffamazione, non consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, commesso a mezzo di trasmissione televisiva diffusa in diretta su tutto il territorio nazionale si consuma al momento della percezione del contenuto offensivo dell’altrui reputazione da parte di soggetti diversi dall’agente e dalla persona offesa, per cui la competenza territoriale appartiene al giudice del territorio in cui si è verificata la percezione del messaggio offensivo contenuto nella trasmissione televisiva. [ In motivazione, la S.C. ha precisato che la possibile concorrenza di più giudici derivante dalla cognizione dell’informazione offensiva da parte di più persone può essere risolta mediante l’applicazione delle regole suppletive previste dall’art. 9 cod. proc. pen. ].
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