14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12929 del 31 marzo 2016
Testo massima n. 1
La disciplina di cui all’art. 586 cod. pen. è incompatibile con il riconoscimento della responsabilità a titolo di concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 cod. pen., in quanto la morte della vittima, nel primo caso, non è voluta da alcuno dei compartecipi all’azione delittuosa principale, nel secondo è invece voluta, con dolo diretto o indiretto, da taluno dei concorrenti ed è causalmente legata al delitto base programmato da tutti i correi. [ In applicazione del principio, la Corte ha escluso l’ipotesi di cui all’art. 586 cod. pen. e ritenuto sussistenti i presupposti del concorso anomalo nei confronti di taluni degli imputati, che avevano partecipato ad una azione intimidatoria e violenta in danno della persona offesa, nel corso della quale altro imputato aveva fatto fuoco e ucciso la vittima, utilizzando un’arma che deteneva all’insaputa dei correi ].
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