14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 50745 del 30 novembre 2016
Testo massima n. 1
Il delitto di cui all’art. 516 cod. pen. è un reato di pericolo che punisce la semplice immissione sul mercato di sostanze alimentari non genuine come genuine e, in quanto relativo ad una fase preliminare alla relazione commerciale vera e propria tra due soggetti, rappresenta una forma di tutela anticipata e sussidiaria rispetto a quello di frode in commercio previsto dall’art. 515 cod. pen. che invece sussiste, nella forma consumata o tentata, nell’ipotesi di materiale consegna della merce all’acquirente o di atti univocamente diretti a tale fine.
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