14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26812 del 28 giugno 2016
Testo massima n. 1
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen., da parte del d. lgs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell’attività di falsificazione [ ovvero utilizzazione dell’atto falso ], realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest’ultimo [ testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore ], sempre che il fine avuto di mira dall’agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. [ Fattispecie in tema di cambiali ].
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