14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3331 del 19 febbraio 2016
Testo massima n. 1
La qualificazione giuridica di un immobile come “casa familiare”, ai sensi dell’art. 155 quater c.c. [ applicabile “ratione temporis” ], postula, laddove non risulti in modo inequivoco che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto [ con l’acquisto in comunione ], ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell’immobile. [ In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto tale l’immobile acquistato in comproprietà dai genitori, che lì avevano iniziato la convivenza, prima della nascita del figlio, nella prospettiva di farne il luogo ove avrebbero vissuto insieme, ed ha escluso la rilevanza, al fine del mutamento di una siffatta destinazione, del temporaneo allontanamento dall’abitazione per il contrasto tra loro insorto dopo la nascita ].
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