14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2469 del 19 febbraio 2003
Testo massima n. 1
In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, l’accertamento del debito nei riguardi di uno solo dei condebitori non richiede la necessaria partecipazione al giudizio anche dell’altro e non fa stato nei suoi confronti. Ciò non impedisce tuttavia al debitore escusso di agire in rivalsa verso il condebitore solidale, adducendo il fatto di aver dovuto soddisfare le ragioni del comune creditore, fermo restando che il convenuto in questo secondo giudizio è libero di proporre tutte le eccezioni idonee a paralizzare la pretesa dell’attore, anche in relazione a quanto già accertato nella precedente causa cui egli non ha partecipato.
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Testo massima n. 2
In tema di concorso di colpa del creditore, l’art. 1227 c.c. ha riguardo al comportamento del creditore di un’obbligazione inadempiuta [ o non ritualmente adempiuta ], ma non concerne i rapporti tra coobbligati in solido né le rispettive responsabilità nell’inadempimento della comune obbligazione.
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