14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 5259 del 1 marzo 2017
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in Massimario
Testo massima n. 1
La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.
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