14 Mag Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 4104 del 16 febbraio 2017
Posted at 16:23h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza ed idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell’art 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità – o, eventualmente, la posteriorità – della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata.
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