14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 17558 del 6 aprile 2017
Posted at 19:45h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non è configurabile il tentativo nel delitto di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall’art. 424 cod. pen., trattandosi di fattispecie di pericolo per la cui punibilità è necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio, condizione quest’ultima sufficiente per integrare la consumazione del delitto, in assenza della quale, invece, il fatto è qualificabile come danneggiamento, nella forma consumata o tentata.
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