14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1901 del 16 gennaio 2017
Testo massima n. 1
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l’elemento intenzionale che, qualunque sia stata l’intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria. [ Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come estorsione la condotta dell’imputato, consistita nell’aver costretto una persona anziana – dicendole, in luogo isolato: “Io non ci metto nulla ad ammazzare una persona” – a consegnargli una modesta somma di denaro come risarcimento dei danni asseritamente subiti in occasione di un urto tra i rispettivi autoveicoli, in realtà mai avvenuto ].
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