14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 42962 del 11 ottobre 2016
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il rifiuto di assumere le funzioni di consulente tecnico del P.M., se giustificato da motivi riguardanti le modalità di conferimento e di espletamento dell’incarico, non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all’art. 366 cod. pen. [ Fattispecie relativa alla mancata accettazione dell’incarico di consulenza medico – legale per l’omesso rilascio di un’espressa autorizzazione ritenuta dal P.M. implicitamente ricompresa nell’incarico ].
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