Cass. civ. n. 4510 del 20 febbraio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto tributario - Duplice notifica - Duplice impugnazione - Termine - Decorrenza dalla seconda notifica - Solo in caso di invalidità della prima - Necessità - Fondamento.


Nell'ipotesi di duplice notifica di uno stesso atto tributario, alla quale siano seguite due impugnazioni, per stabilire le sorti di queste è necessario accertare se la seconda notificazione sia stata eseguita per invalidità della prima, giacché, solo in caso positivo, tale notificazione, sanando il vizio della prima, produce la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, con conseguente decorrenza da essa del termine di 60 giorni per impugnare; viceversa, in caso negativo, ove la seconda notificazione sia sopravvenuta oltre i 60 giorni dalla prima, la corrispondente impugnazione che il destinatario abbia proposto è inammissibile per tardività, avendo egli avuto piena ed effettiva conoscenza dell'atto sin dalla prima notificazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21623 del 2022

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 61 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 1 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.